Notizia pubblicata il 23/03/2024, letta 570 volte

ERRORE NEI CAMBI: VITTORIA A TAVOLINO PER IL SANGEMINI


Il Giudice Sportivo ha deciso per lo 0-3 a tavolino ai danni dell'Amerina dopo che sul campo la formazione di Buzzicotti aveva battuto 2-1 il Sangemini. Fatali i 13 minuti senza i due under obbligatori nel derby di domenica scorsa. La nuova classifica

Venerdì 22 marzo 2024
di Nicola Agostini

Sconfitta a tavolino per l'Amerina e 3-0 a favore del Sangemini dopo il ricorso presentato dal club del presidente Bracco al termine della gara persa sul campo, per 2-1, domenica scorsa. L'Amerina ha infatti giocato 13 minuti senza i due under obbligatori previsti dal regolamento. 
Una decisione che fa scivolare l'Amerina all'ultimo posto del girone B di Promozione con 16 punti, mentre il Sangemini sale al terzo posto con 21 punti.
"Dall'esame degli atti di gara - si legge nel dispositivo pubblicato dal Cru - non vi è dubbio che i motivi di ricorso trovino puntuale riscontro. Con la sostituzione effettuata al 5º del secondo tempo (ingresso in campo del n. 18 Santarelli E. nato nel 2002, al posto del n. 7 Agostini F. nato nel 2003) l'Amerina è rimasta in campo con un solo sottoquota. Tale condizione è stata "sanata" soltanto al minuto 18º allorquando ha fatto ingresso in campo il n.14 Canepone P. (nato nel 2006) al posto del n. 10 Rossi G. (nato nel 2002). D'altro canto la società resistente non ha negato la circostanza limitandosi a contestare il mancato versamento della tassa reclamo in occasione del preannuncio.
Questo giudice ritiene che il vizio formale lamentato dall'Amerina non possa essere condiviso. Sebbene infatti, l'art. 67 CGS preveda che il ricorso debba essere preannunziato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, l'art. 48 comma 2 CGS prevede che "I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice". Non vi è dubbio, pertanto, che nessuna violazione in tal senso risulta concretizzata da parte della ricorrente.
In ogni caso è bene sottolineare che la violazione in cui è incorsa la società Amerina 1950 risulta rilevabile anche d'ufficio da questo giudice. Per questi motivi, in accoglimento del ricorso e delibera la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 a carico della società Amerina e la restituzione della tassa reclamo".

LA NUOVA CLASSIFICA (* una gara in meno)
Campitello 62
Bastia 57
S. Venanzo 52
Todi 47
Cannara 44
Clitunno 41
Ducato 38
Bevagna 38
Guardea 34*
Foligno 32
Cerqueto 29
Real Virtus 23
Vis Foligno 23
Sangemini 21
Amc 98 18*
Amerina 16