Venerdì 13 ottobre 2023
di Nicola Agostini
La Corte sportiva d’appello territoriale, presieduta dall’avvocato Francesco Temperini, ha annullato la decisione del Giudice sportivo Marco Brusco che aveva accolto il reclamo del Padule che aveva chiesto e ottenuto la vittoria a tavolino nella sfida contro il Santa Sabina, valida per la prima giornata del girone A di Promozione. Sul campo il Santa Sabina si era infatti imposto per 2-0 sul Padule.
Il Padule aveva presentato ricorso perché il Santa Sabina aveva schierato, stando alla lista presentata dal club rossoblù, il numero 4 Riccardo Miccioni, classe 2008 e non in possesso dell’autorizzazione per prendere parte alla gara. Il Santa Sabina si era subito difesa sostenendo che si fosse trattato di un mero errore, al momento della compilazione della lista, e che il numero 4 fosse sì Miccioni ma non Riccardo, bensì Nicolò, classe 2006 e dunque autorizzato a prendere parte alla gara.
A conferma di ciò, la società del Santa Sabina aveva presentato anche la dichiarazione del medico sociale Marcaccioli, intervenuto per soccorrere il numero 4 Miccioni, rimasto infortunato durante la gara.
A precisa domanda, però, l’arbitro aveva sostenuto di aver effettuato in maniera corretta il riconoscimento, sostenendo dunque che il numero 4 fosse proprio Riccardo Miccioni. Da qui la decisione del Giudice Sportivo di assegnare la vittoria a tavolino al Padule.
Il Santa Sabina, rappresentato dagli avvocati Pierluigi Vossi e Chiara Lupattelli, ha presentato a sua volta ricorso, accolto dalla Corte sportiva d’appello territoriale, presieduta dall’avvocato Francesco Temperini. In particolare “in occasione del confronto fra i calciatori Miccioni Nicolò e Miccioni Riccardo, disposto da questa Corte nella seduta, il Direttore di gara – si legge nel dispositivo - ha identificato senza margini di dubbio in Miccioni Nicolò (identificato tramite originale della carta d’Identità) il calciatore che ha effettivamente partecipato con la maglia nr. 4 alla gara del 10.09.2023 tra Santa Sabina e Padule San Marco.
Da quanto precede consegue l’accoglimento del reclamo atteso l’evidente disguido in cui è incorso il Direttore di gara nell’identificazione dei calciatori prima della partita, probabilmente ascrivibile all’errore contenuto nella lista presentata dalla società Santa Sabina, nonché all’identità del cognome di entrambi i calciatori".
CLASSIFICA
Nuova Alba 12
C. del Piano 11
Pietralunghese 11
Pontevecchio 10
Santa Sabina 9
Calzolaro 8
Montone 7
Selci Nardi 7
Pievese 6
Padule 6
Marra 5
V. Sangiustino 5
S. Pila 4
Ventinella 4
Grifo Sigillo 3
Piccione 2