Mercoledì 14 dicembre 2022
di Nicola Agostini
Penalizzazione di 4 punti in classifica per il Foligno e inibizione di 12 mesi per il presidente Renato Colavita. É quanto ha deciso il Tribunale Federale Nazionale, nell’udienza del 5 dicembre, in relazione ai compensi da corrispondere ai tecnici della prima squadra relativamente alla stagione 2021-2022.
Nel dettaglio 12.500 euro a favore del tecnico Simone Marmorini, 4.503 euro al vice Riccardo Tizzoni, 5.364 euro al preparatore atletico Giuliano Trastulli e 6.205 euro all’allenatore dei portieri Gilberto Vallesi.
Il tutto per un totale di 28.572 euro, somme che il presidente Colavita ha poi versato in ritardo rispetto alla scadenza del 30 giugno 2022, ma comunque entro la data del 14 luglio, termine ultimo per le iscrizioni.
La norma però non tiene conto del pagamento in ritardo né della buonafede, come si legge nel dispositivo. Ecco spiegati dunque i 4 punti di penalizzazione che hanno effetto immediato, con il Foligno che scivola al quartultimo posto in classifica, nel campionato di Eccellenza, con 17 punti.
LA NUOVA CLASSIFICA
Ellera 33
V.A. Sansepolcro 32
San Sisto 28
Narnese 25
Branca 25
Lama 24
Atl. Bmg 22
C4 22
Ventinella 21
Angelana 20
Ol. Thyrus 19
Cast. Lago 18
Pontevalleceppi 18
Foligno 17 (-4)
Nestor 14
Cannara 14
Pontevecchio 9
Ma i guai per il Foligno, e le eventuali penalizzazioni, potrebbero non finire qui. A carico del Foligno ballano infatti altri 36.854, 52 euro di vertenze da pagare, relativamente ai compensi di 7 giocatori della passata stagione. Nel dettaglio si tratta di
Mattia Bisceglia 3.164,52 euro
Giordano Valentini 3.500 euro
Santiago Ciganda 10.000 euro
Dante Rossi 7.000 euro
Daniele Chiavazzo 8.500 euro
Francesco Savarise 2.200 euro
Alessio Amadio 2.500 euro
Le vertenze di Bisceglia e Valentini sono state depositate in Commissione Accordi Economici in data 5 dicembre 2022, con scadenza dunque 5 gennaio 2023, quelle di Ciganda, Rossi, Chiavazzo e Savarise il 15 novembre, con scadenza dunque il 15 dicembre. Quella di Amadio il 3 novembre e dunque il termine ultimo per il pagamento era fissato per il 3 dicembre.
Vertenze che il presidente Colavita, nel momento in cui scriviamo, potrebbe aver onorato, come del resto fatto, anche se in ritardo, con i tecnici. Altrimenti il Foligno incorrerebbe in un punto di penalizzazione per ognuna delle singole posizioni al vaglio.
Nel dettaglio il dispositivo relativo alla penalizzazione di 4 punti e all’inibizione di 12 mesi per il presidente Renato Colavita.
Il procedimento trae origine dalla nota inviata dalla Divisione Interregionale alla Procura Federale in data 4 luglio 2022, in merito al mancato pagamento delle somme dovute dalla società Foligno Calcio SSDARL ai tecnici sigg.ri Marmorini Simone, Tizzoni Riccardo, Trastulli Giuliano e Vallesi Gilberto, accertate dal Collegio Arbitrale c/o la Lega Nazionale Dilettanti in data 30 maggio
2022 e quantificate in:
- euro 12.005,00 a favore del sig. Marmorini Simone (vertenza n. 112/12);
- euro 4.503,00 a favore del sig. Tizzoni Riccardo (vertenza n. 109/12);
- euro 5.364,00 a favore del sig. Trastulli Giuliano (vertenza n.103/12);
- euro 6.205,00 a favore del sig. Vallesi Gilberto (vertenza n.110/12).
Il 29 settembre 2022, la Procura Federale ha notificato agli indagati la comunicazione di conclusione delle indagini, ai sensi
dell’art. 123 CGS.
In data 10 novembre 2022, la Procura Federale ha notificato l’atto di deferimento, contestando:
- al sig. Renato Colavita, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Foligno Calcio SSDARL, la
violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31 comma 6 e 7, del CGS, per non
aver corrisposto agli allenatori sigg.ri Riccardo Tizzoni, Gilberto Vallesi, Simone Marmorini e al sig. Giuliano Trastulli, preparatore
atletico, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND – rispettivamente con i lodi n. 109.12, n.110.12, n. 112.12 e n.
103.12 emessi in data 24.5.2022, notificati in data 30.5.2022 e pubblicati con C.U. n. 2/2022 - nel termine previsto di trenta giorni
dalla comunicazione di dette pronunce;
- alla società Foligno Calcio SSDARL a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Renato Colavita, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Il dibattimento
Il Presidente del TFN ha fissato, per la discussione, l’udienza del 5 dicembre 2022.
In vista dell’udienza non sono state presentate memorie.
In sede di discussione è comparso l’avv. Maurizio Gentile in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno si è costituito per i deferiti.
L’avv. Maurizio Gentile, riportandosi integralmente all’atto di deferimento ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:
- nei confronti del sig. Renato Colavita, mesi 12 (dodici) di inibizione;
- nei confronti della società Foligno Calcio SSDARL, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente
stagione sportiva, ed euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) di ammenda.
La decisione
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Il Tribunale ritiene che vada affermata la responsabilità del sig. Renato Colavita.
Dagli atti del deferimento è, infatti, emerso pacificamente che il sig. Renato Colavita, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri
di rappresentanza della Foligno Calcio SSDARL, in violazione dell’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e dell’art. 31 comma 6 e 7,
del CGS, non ha corrisposto agli allenatori sigg.ri Riccardo Tizzoni, Gilberto Vallesi, Simone Marmorini e al sig. Giuliano Trastulli,
preparatore atletico, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND – rispettivamente con i lodi n. 109.12, n.110.12, n.
112.12 e n. 103.12 emessi in data 24.5.2022, notificati in data 30.5.2022 e pubblicati con C.U. n. 2/2022 - nel termine previsto di
trenta giorni dalla comunicazione di dette pronunce.
Quanto sopra, in linea con la richiesta della Procura Federale, giustifica la condanna a mesi 12 (dodici) di inibizione del sig. Renato
Colavita. L’applicazione della pena minima di mesi 6 (sei) per ciascuna violazione contestata (4), infatti, appare sproporzionata ed
irragionevole in relazione ai principi di carattere generale che ispirano il giusto processo e l’adeguatezza della pena.
La società Foligno Calcio SSDARL risulta sanzionabile, ai sensi dell’art. 31 n. 6 con la penalizzazione di punti 4 (quattro) in
considerazione del numero delle violazioni contestate, mentre non può essere irrogata l’ammenda richiesta in quanto non prevista dalla citata norma.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Renato Colavita, mesi 12 (dodici) di inibizione;
- per la società Foligno Calcio SSDARL, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.